Art.
1 - E' costituita in Napoli una associazione sotto la denominazione “Commissione
Etica Internazionale Scientifica Medica Farmaceutica” con sigla (C.E.I.S.M.),
che è Dipartimento dell’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico (A.I.A.C.).
Art.
2 - Scopo della C.E.I.S.M. nella migliore tradizione culturale italiana, europea
ed in piena sintonia dei principi delle Nazioni Unite, è di:
a)
fare una graduale e costante
azione che ispirata alla ricerca del bene comune si propone di ricoprire i
pericolosi vuoti creati da una indiscriminata e selvaggia attività di
sperimentazione scientifica spesso rivolta contro l’uomo, la vita e Dio;
b)
si propone di aggregare
tutte le coscienze mondiali intorno al grave pericolo di mistificazione e di
alterazione di tutti i naturali processi di vita che dalla nascita del mondo
hanno assicurato equilibrio dell’esistenza;
c)
sull’inalienabile
vincolo della umana solidarietà si propone di sostenere e di sviluppare con
tutte le proprie energie ogni mezzo di cooperazione tra associazioni, aziende
private e pubbliche, istituzioni locali: comunali, provinciali, regionali,
nazionali, europee e mondiali, promuovendo iniziative culturali, scientifiche,
mediche, sanitarie e farmaceutiche, ecc.;
d)
portare nei Paesi poveri del
mondo un servizio sanitario di volontariato, creando presidi ambulatoriali di
emergenza e pronto soccorso, creando ospedali e promuovendo una corretta
informazione e formazione socio-umanitaria-sanitaria per creare quei supporti
futuri di dignità e conoscenze per un’autonomia di sviluppo;
e)
fare le analisi mirate dei
vari territori del mondo depressi ed a rischio partendo dalla storia socio
culturale, e delle risorse economiche disponibili;
f)
fare studi mirati delle
diverse problematiche sociali con scopo precipuo di trovare metodologie e
soluzioni praticabili da proporre alle varie competenze politiche, che
potrebbero adeguatamente essere inserite in uno sviluppo sostenibile;
g)
l’individuazione e
denuncia di ogni tipo di carenze che sfociano nel degrado umano;
h)
sostenere ovunque nel mondo
i fondamentali valori, quali la Famiglia, la Scuola e il Lavoro difesa
indispensabile della libertà individuale contro ogni temerario tentativo di
ridurre gradualmente ciascuna persona a singolo, rendendola così
vulnerabile, indifesa e soprattutto sola;
i)
dialogare con le diverse
etnie culturali e religiose mondiali con lo scopo di partire da tutto ciò che
unisce e non divide, con il preciso dovere-diritto di vigilare sui tantissimi
rischi e sfide del prossimo Millennio;
l)
promuovere la difesa e lo
sviluppo dei valori etici, morali, sociali, storici, culturali,
scientifici, medici, farmaceutici, nonché etnici e religiosi
che presiedono ad una formazione, sia individuale che collettiva, della
personalità umana nel rispetto degli insegnamenti della Chiesa Cattolica
Apostolica;
m)
stimolare e sostenere studi, riflessioni, e promozione attiva e continua della
pace con tutti i mezzi culturali per l’affermazione possibile di una
globalizzazione economica giusta, con il suo insostituibile nucleo centrale che
è e dovrà essere l’uomo e che preveda una seria programmazione per un vero e
graduale sviluppo dei Paesi poveri;
n)
promuovere ogni tipo di cooperazione sia in campo civile, scientifico, medico
sanitario farmaceutico, ecc.;
o)
cooperare con tutti quegli
organismi giuridicamente riconosciuti per il ripristino
dell'ordine e della salvaguardia dei principi etici, morali e civili che
sono alla base di una sana convivenza sociale, impiegando ogni mezzo moralmente
lecito per sanare l’attuale crisi di costume e di giustizia.
Art.
3 - L’associazione per il conseguimento dei fini sopra indicati si propone di:
a)promuovere ed aprire sezioni e
centri in tutto il mondo, di fare corsi di informazione, formazione e guida
nell’espletamento delle varie professioni; centri culturali
medico-scientifico-farmaceutico; congressi in armonia del bene comune che
servano di aggiornamento nell’ambito delle varie occupazioni e componenti
sociali; la fondazione di scuole, facoltà ed università cattoliche con
elargizione di borse di studio;
b)
sostenere con le proprie
risorse umane nonché finanziare disponibili le opere missionarie cattoliche
impegnate nell’evangelizzazione dei popoli; la costruzione di nuovi edifici da
dedicare all’attuazione dei suoi scopi; la fondazione e l’assistenza di
opere di ogni importanza culturale strategica ed indispensabile allo sviluppo;
borse di studio per i studenti meritevoli nelle diverse discipline; case di
accoglienza dell’infanzia abbandonata e violata con fondi speciali di
assistenza per l’infanzia abbandonata; per gli anziani per assicurare loro una
vita dignitosa, tranquilla e
sicura; fondazioni di città dei ragazzi; centri di recupero per ex detenuti con
corsi interni di avviamento professionale; case di cura per bisognosi; colonie e
centri di ricreazione per la gioventù.
Per
la realizzazione del programma sociale, potrà reperire fondi, svolgere attività
imprenditoriali collaterali, riesumare le vecchie situazioni amministrative
liquidità congelatesi per oblio o dispersione dei documenti, affidare in
deposito titoli e beni liquidi a persone di provata capacità tecnica e morale,
onde mettere a frutto dette possibilità.
TITOLI
II
Soci
Art. 4 -
Possono aderire alla C.E.I.S.M. tutti coloro che intendono perseguire i fini del
presente statuto e siano in possesso di ineccepibili qualità di ordine morale,
presupposto indispensabile per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 5 -
I soci si distinguono in soci fondatori, soci promotori, soci ordinari e soci
onorari.
Art. 6 -
Sono soci fondatori coloro che hanno attivamente operato alla formazione
dell'associazione e l'hanno legalmente costituita e sono i due Soci Fondatori:
il M/° Gennaro SGURO Presidente dell’A.I.A.C. ed il dottor Pasquale MARINO
Direttore della C.L.I. . In caso di dimissioni, morte o inabilità di uno dei
soci fondatori, l'altro socio potrà per cooptazione nominare un altro socio
fondatore.
Art.
7 - Sono soci promotori coloro che hanno promosso la iniziativa e la sostengono
attivamente sin dalla fondazione. I
soci promotori sono sette.
Art. 8 -
Sono soci ordinari tutti coloro che essendo iscritti non sono né soci promotori
né soci fondatori. Per essere socio ordinario, bisogna essere presentato dai
soci fondatori o da almeno cinque soci promotori al Consiglio Direttivo che,
insindacabilmente accetta o rifiuta la domanda di adesione.
Art.
9 - Sono soci onorari coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio
Direttivo e dietro proposta del presidente, si siano resi benemeriti nei
confronti dell’associazione.
Art.10- I
soci per la loro opera come pure per eventuali elargizioni effettuate, non
potranno avanzare, in nessun caso, diritti o pretese di alcun genere.
Art.11- I
soci nell’ambito della più scrupolosa prudenza e comunque sempre in ossequio
degli aspetti e dei dettami giuridici, saranno coperti dall’anonimato quando
questo si rende necessario per salvaguardare la incolumità fisica e psicologica
degli iscritti e loro familiari.
Art.12- In considerazione del particolare carattere dell’associazione in perfetta adesione ai principi dettati dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, tutti gli associati si impegnano ad obbedire al Sommo Pontefice.
TITOLO
III
Ordinamento
Art.
13 - Gli organi sono l'assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Art.
14 - L'assemblea generale dei soci:
-si
riunisce in sedi da stabilire di volta in volta ed anche all’estero, in sede
ordinaria almeno una volta
all'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la
metà degli associati, per approvare o meno l'attività svolta ed il
programma futuro; mentre sempre su
convocazione del presidente o dietro richiesta di almeno la metà
degli associati per la modifica dello statuto o lo scioglimento
dell'associazione, in sede straordinaria;
-è
costituita dai soci fondatori, promotori ed ordinari;
-è
validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno
la
metà
più uno dei soci; in seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella stabilita per la prima, potrà deliberare qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Art.
15 - Nell'assemblea generale tutti i soci hanno diritto di parola e di voto e
sono ammesse deleghe poste anche in calce all'avviso di convocazione.
Art.
16 - I soci onorari possono, se
invitati, partecipare all’assemblea e prendere la parola ma non possono
votare.
Art.
17 - Il Consiglio Direttivo:
-è
costituito da tre a tredici membri di cui i due soci fondatori di diritto, gli
atri eletti per metà dai soci
promotori e per metà dall’assemblea generale dei soci. In caso di numero dispari da eleggere, i soci promotori avranno il
diritto di scelta del membro dispari;
-il
Consiglio Direttivo dura in carica sette anni e può essere rieletto. In caso di
dimissioni, espulsione o morte di uno o più membri del Consiglio
Direttivo, i consiglieri in carica
possono integrare il numero dei consiglieri, d’accordo con il
presidente e sempre per la durata del loro mandato;
-si
riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto
dalla maggioranza dei consiglieri;
-non
decade con le dimissioni o la morte del presidente;
-delibera
l’ammissione e la decadenza dei soci;
-elegge il presidente tra i consiglieri ogni sette anni; in caso di dimissioni, morte o inabilità riconosciuta dal Consiglio Direttivo, le elezioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dall’evento;
-
concorda il programma preventivo ed il rendiconto morale e finanziario
presentato dal
presidente;
-
provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art.
18 - Tutti i poteri dei Consiglio Direttivo sono, a norma dei vigente statuto,
delegati al presidente, ad eccezione di quelli non delegabili dalla legge.
Art.
19 - Tutti i consiglieri hanno
uguale diritto.
Art.
20 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, qualunque sia il
numero dei presenti e con la maggioranza dei cinquanta più uno dei presenti
votanti.
Il
presidente
Art. 21 -
Il presidente viene eletto con votazione segreta dal Consiglio Direttivo, dura
in carica
sette anni e può essere rieletto.
Art.
22 - Il presidente:
-
dirige l'associazione e ne tutela lo scopo e finalità;
-
presiede di diritto il Consiglio Direttivo e l'assemblea generale dei soci;
-
ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in
giudizio;
-
studia ed elabora la organizzazione delle attività dell’associazione;
-
mantiene i contatti con la gerarchia ecclesiastica e laica.
Il segretario generale
Art.
23 - Il segretario è nominato dal presidente nell’ambito dei consiglieri.
Art. 24 -
Il segretario coadiuva il presidente nell’esercizio del suo lavoro, ha la
rappresentanza con le autorità e con altre associazioni in nome del presidente,
quando ne riceve da questi l’incarico.
Art. 25 -
Il segretario sostituisce il presidente quando questo è impossibilitato a
svolgere le proprie funzioni.
Modifica
statuto e scioglimento
Art.
27 - Le modifiche allo statuto debbono essere deliberate dall'assemblea con la
maggioranza dei due terzi dei
presenti.
Art.
28 - L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere decisa dalla
assemblea straordinaria dei soci a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
TITOLO
VIII
Principi
Art.
29 - L'associazione C.E.I.S.M. accetterà ogni suggerimento dalla gerarchia
della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, atto allo sviluppo ed al
concreto raggiungimento degli scopi
religiosi, sociali, civili e culturali della
C.E.I.S.M. sempre nel rispetto
della norma e delle leggi pertinenti.
Art.
30 - L'associazione non ha scopo di
lucro, è apartitica e non si propone
altre finalità che quelle previste dagli artt. 2 et 3 dei presente statuto.
Art. 31 -
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge in materia.
Napoli,
29 gennaio 2002
Curato
e stampato dal Centro Studi dell’A.I.A.C. “Don Luigi Sturzo”.