STATUTO A.I.A.C.  

Stampato in Italiano e Latino a cura della Presidenza dell'A.I.A.C del Centro Studi "Luigi Sturzo", in occasione de1 30 anniversario, 1972 - 2002.

TITOLO 1

Denominazione e scopo

Art. I - E' costituita in Roma una associazione sotto la denominazione .Associazione Internazionale  di Apostolato Cattolico con sigla A.I.A.C.
Art. 2- Scopo dell'A.I.A.C è di
a)promuovere la difesa e lo sviluppo dei valori religiosi, etici, morali, sociali, storici e culturali che presiedono ad al1a fomazione, sia individuale che collettiva, della personalità umana nel rispetto degli insegnamenti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana;
b)promuovere ogni tipo di cooperazione sia in campo civile che religioso, alla luce dei Concilio Ecumenico Vaticano II;
c)promuovere casse per l'assistenza finanziaria, a tutti i livelli, sia della gerarchia ministeriale cattolica che laica;
d)cooperare con tutti quegli organismi giuridicamente riconosciuti per il ripristino dell'ordine e della salvaguardia dei principi etici, morali e civili che sono alla base di una sana convivenza sociale, impiegando ogni mezzo moralmente lecito per sanare I' attuale crisi di costume e di giustizia.
Art. 3- L 'associazione per il conseguimento dei fini sopra indicati si propone di:
a)promuovere centri e corsi informazione e guida nell ' espletamento delle varie professioni alla luce della teologia morale cattolica centri culturali di teologia e sociologia cattolica; congressi in armonia del bene comune che servano di aggiornamento nell ' ambito delle varie occupazioni e componenti sociali; la fondazione di scuole, facoltà ed università cattoliche con elargizione di borse di studio;
b)finanziare le opere missionarie cattoliche impegnate nell ' evangelizzazione dei popoli; la costruzione di nuovi edifici da dedicare al culto; la fondazione e l'assistenza di opere oratoriane; borse di studio per i seminaristi; case di riposo per sacerdoti anziani e loro stretti collaboratori; fondi speciali di assistenza per l' infanzia abbandonata; fondazioni di città dei ragazzi; centri di recupero per ex detenuti con corsi interni di avviamento professionale; case di cura per bisognosi;
colonie e centri di ricreazione per la gioventù; creazione di casse finanziarie interparrocchiali.
Per la realizzazione del programma sociale,  reperire fondi, svolgere attività imprenditoriali collaterali, riesumare le vecchie situazioni amministrative liquidità congelatesi per oblio o dispersione dei documenti, affidare in deposito titoli e beni liquidi a persone di provata capacità tecnica e morale, onde mettere a frutto dette possibilità

TITOLI II

Soci

Art. 4- Possono aderire all'A.I.A.C. tutti coloro, sacerdoti ministeriali e laici, che intendono perseguire i fini dei presente statuto e siano in possesso di ineccepibili qualità di ordine morale e religioso, presupposto indispensabile per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 5 - I soci si distinguono in soci fondatori, soci promotori, soci ordinari e soci onorari.
art. 6 - Sono soci fondatori coloro che hanno attivamente operato alla formazione dell'associazione e l'hanno legalmente costituita. Essi sono il dottor Mario Foligni e il dott. Fulvio Baldacci. In caso di dimissioni, morte o inabilità di uno dei soci fondatori, l'altro socio potrà per cooptazione nominare un altro socio fondatore.
Art. 7 - Sono soci promotori coloro che hanno promosso la iniziativa e la sostengono attivamente sin dalla fondazione. I soci promotori sono undici.
Art. 8 - Sono soci ordinari tutti coloro che essendo iscritti non sono ne soci promotori ne soci fondatori. Per essere socio ordinario, bisogna essere presentato dai soci fondatori o da almeno cinque soci promotori al Consiglio Difettivo che, insindacabilmente accetta o rifiuta la domanda di adesione.
Art. 9 - Sono soci onorari coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e dietro proposta del presidente, si siano resi benemeriti nei confronti dell 'associazione.
Art.10- I soci per la loro opera come pure per eventuali elargizioni effettuate, non potranno avanzare, in nessun caso, diritti o pretese di alcun genere.
Art.11- I soci nell'ambito della più scrupolosa prudenza e comunque sempre in ossequio degli aspetti e dei dettami giuridici, saranno coperti dall ' anonimato quando questo si rende necessario per salvaguardare la incolumità fisica e psicologica degli iscritti e loro familiari.
Art.12- In considerazione del particolare carattere dell ' associazione m perfetta adesione ai principi dettati dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, tutti gli associati si impegnano ad obbedire al Sommo Pontefice. 

TITOLO III

Ordinamento

Art. 13 - Gli organi sono l'assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Art. 14- L'assemblea generale dei soci:
-si riunisce in sedi da stabilire di volta in volta ed anche alI' estero, in sede ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà degli associati, per approvare o meno l'attività svolta ed il programma futuro;
mentre sempre su convocazione del presidente o dietro richiesta di almeno la meta degli associati per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione, in sede straordinaria;
-è costituita dai soci fondatori, promotori ed ordinari;
-è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la meta… pi— uno dei soci; in seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella stabilita per la prima, potrà… deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 15 - Nell'assemblea generale tutti i soci hanno diritto di parola e di voto e sono amnesse deleghe poste anche in calce all'avviso di convocazione.
Art. 16- I soci onorari possono, se invitati, partecipare all'assemblea e prendere la parola ma non possono votare.
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo:
-è costituito da tre a tredici membri di cui i due soci fondatori di diritto, gli atri eletti per meta dai soci promotori e per metà dall'assemblea generale dei soci. In caso di numero dispari da eleggere i soci promotori avranno il diritto di scelta del membro dispari;
-il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni espulsione o morte di uno o più membri del Consiglio Direttivo i consiglieri in carica possono integrare il il numero dei consiglieri, d'accordo con il presidente e sempre per la durata del loro mandato -si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto dalla maggioranza dei consiglieri;
-non decade con le dimissioni o la morte del presidente;
-delibera l' ammissione e la decadenza dei soci;
-elegge il presidente tra i consiglieri ogni sette anni; in caso di dimissioni, morte o inabilità… riconosciuta dal Consiglio Direttivo, le elezioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dall' evento; 

- concorda il programma preventivo ed il rendiconto morale e finanziario presentato dal presidente - provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 18 - Tutti i poteri dei Consiglio Direttivo sono, a norma dei vigente statuto, delegati al presidente, ad eccezione di quelli non delegabili dalla legge.
Art. 19 - Tutti i consiglieri hanno uguale diritto.
Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, qualunque sia il numero dei presenti e con la maggioranza dei cinquanta pi— uno dei presenti votanti.

TITOLO IV

ll presidente

Art. 21 - Il presidente viene eletto con votazione segreta dal Consiglio Direttivo, dura in carica sette anni e può essere rieletto.
Art. 22- Il presidente:
- dirige l'associazione e ne tutela lo scopo e finalità
- presiede di dritto il Consiglio Direttivo e l'assemblea generale dei soci;
- ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;
- studia ed elabora la organizzazione delle attività dell' associazione;
- mantiene i contatti con la gerarchia ecclesiastica e laica.

TITOLO V

11 segretario generale

Art. 23 - Il segretario è nominato dal presidente nell' ambito dei consiglieri.
M. 24 - Il segretario coadiuva il presidente nell ' esercizio del suo lavoro, ha la rappresentanza con l'autorità… ecclesiastica e con i laici e con altre associazioni in nome del presidente, quando ne riceve da questi l'incarico.
Art. 25 - Il segretario sostituisce il presidente quando questo Š impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

TITOLO VI

Il patrimonio

Art. 26 - Il patrimonio è costituito dai contributi volontariamente offerti dai soci e dai simpatizzanti, sia privati cittadini che enti pubblici o privati o religiosi o laici, ed inoltre esso potrà essere accresciuto nei modi più opportuni ed idonei, compresa I' accettazione di donazioni, lasciti ed eredità. 

TITOLO VII

Modifica statuto e scioglimento

Art. 27 - Le modifiche allo statuto debbono essere deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 28 - L 'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere decisa dalla assemblea straordinaria dei soci a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO VIII

Principi

Art. 29 - L 'associazione A.I.A.C. accetterà ogni suggerimento dalla gerarchia della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, atto allo sviluppo ed al concreto raggiungimento degli scopi religiosi, sociali, civili e culturali dell' A.I.A.C. sempre nel rispetto della norma e delle leggi pertinenti.
Art. 30 - L 'associazione non ha scopo di lucro, è' apartitica e non si propone altre finalità che quelle previste dagli arti. 2 e 3 dei presente statuto .
Art. 31 - Per quanto non previsto nel presente statuto, fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Roma, 24 agosto 1972

Firmato:

Mario Foligni, Fulvio Baldacci, Franco Maria Gargiullo notaio

Registrato a Viterbo, addì 6 settembre 1972, atti pubblici n. 2907.
Il direttore: firna illeggibile Roma, 14 settembre 1972.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale dei soci il 30 dicembre 1972.


Anno 2002 è  presidente in carica: il M° Gennaro Angelo  Sguro