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Newsletter Quindicinale – Anno XI – n. 148
10 gennaio 2011

 

Gli effetti ‘perversi’ dell’Art. 67 della Costituzione
di Mario Unnia

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Frammento

 

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Gli effetti ‘perversi’ dell’Art. 67 della Costituzione
di Mario Unnia

Quando ci lamentiano dello strapotere e dell’irresponsabilità della partitocrazia dovremmo ricordare che questo strapotere è ‘sancito’ in Costituzione. Sembra un paradosso, ma è così. C’è infatti l’articolo 67 Cost., un testo breve di sedici parole, che detta ‘Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato’. E’ proprio il caso di dire che il diavolo si nasconde in un particolare di un testo di ben 139 articoli, più 18 disposizioni transitorie e finali.

L’idealismo dei nostri costituenti ha stabilito, nella prima parte dell’articolo citato, che i deputati e i senatori non rappresentano coloro che li hanno eletti nei singoli collegi, ma un’astratta entità, la Nazione (sempre più evanescente in tempi di globalizzazione e multiculturalismo), e nella seconda parte ha statuito il divieto di mandato imperativo per gli eletti. Questo vuol dire che per i cinque anni della legislatura gli eletti sono svincolati dalla volontà e dagli interessi dei deleganti, sono liberi di votare anche in contrasto con quanto promesso nei comizi, e di migrare da un gruppo parlamentare all’altro senza rendere conto a nessuno. Si dirà che gli elettori potranno ‘punirli’ non rinnovando il mandato: sì, ma dovranno aspettare cinque anni, e nessuno si fiderebbe di un gestore dei suoi interessi che presenta il rendiconto solo al termine del quinquennio. Sa dunque di fatuo moralismo condannare i voltagabbana, i ribaltonisti, i doppiofornisti quando la Costituzione li assolve, e li legittima nel rappresentare tutti e non rendere conto a nessuno in corso d’opera. Alla base della sfiducia motivata nei partiti e negli uomini politici sta proprio questa impossibilità codificata di controllo popolare sulla ‘casta’, fatto salvo il fare affari più o meno puliti con singoli deputati e senatori.

Il nostro sistema costituzionale nella Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica non ha previsto i vincoli di constituency del modello anglosassone. Constituency è il collegio elettorale, e gli elettori un corpo di constituents che non si accontentano di dare un mandato in bianco per cinque anni, ma vogliono esercitare i diritti politici anche tra un’elezione e l’altra, e su issues determinanti; e lo vogliono fare in quanto cittadini, senza passare attraverso il filtro di un partito politico. Questi elettori non si limitano a segnalare, protestare o esprimere desideri, esercitando il classico right of petition (previsto anche nel nostro Art. 50 Cost.), ma tematizzano gli issues di loro interesse ed elaborano ipotesi di soluzione.

Perchè funzioni un rapporto di corretta rappresentanza tra l’eletto e gli elettori occorre che l’eletto non sia il delegato di un apparato partitico, che abbia invece una biografia accreditata presso gli elettori del collegio in cui si presenta, che risieda nel collegio durante tutto il periodo di mandato e sia a servizio dei cittadini, raggiungibile tramite indirizzo, telefono, email; ancora, che prima dell’elezione formalizzi un programma e lo sottoponga agli elettori, che in corso di legislatura mantenga un rapporto costante con il suo elettorato, che argomenti prima, e giustifichi dopo, eventuali sue decisioni in contrasto con il mandato, e a metà della legislatura sottoponga a verifica il modo in cui lo sta esercitando. Va da sè che occorre un sistema elettorale maggioritario: il contentino del voto di preferenza nel sistema proporzionale non costituisce un potere reale dell’elettore, dal momento che le liste le compilano i partiti e le sue scelte sono spesso annullate dalle dimissioni imposte dalle centrali.

Quanto detto va oltre il collegio elettorale, e riguarda any body of constituents, gruppi di cittadini che si sentono attori di una democrazia degli interessi, le cui armi sono una dialettica politica permanente con gli organi di rappresentanza e di governo, al di fuori dei partiti, che hanno dato cattiva prova nell’interpretare e tutelare i diritti di cittadinanza.


L’Art 67 Cost. al di là degli effetti perversi riflette un modello di democrazia rappresentativa di cui conosciamo il cattivo funzionamento. Proporre la soppressione, o la modifica, dell’articolo implica la revisione del modello: operazione complessa, ma vista la situazione, perchè non provare?

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 Frammento

La politica non è mai stata, e probabilmente non sarà mai, immacolata; e la corruzione politica non è certo un nuovo venuto. Ma avidità e corruzione hanno di recente raggiunto livelli senza precedenti. La corruzione politica ha in effetti raggiunto il punto in cui corrompe la politica.

Giovanni Sartori, , Ingegneria costituzionale comparata, il Mulino 1995 p.159

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La newsletter è stata redatta da: Fabrizio Garavaglia (Milano), Massimo Olivotti (Milano), Luca Ostellino (Roma), Piero Garbolino (Torino)